Art. 73 ter · (L) Procedura per la registrazione degli atti giudiziari.

Art. 73 ter

314 / 316

(L) Procedura per la registrazione degli atti giudiziari.

In vigore dal 4 lug 2009
(L) (Procedura per la registrazione degli atti giudiziari). 1. La trasmissione della sentenza all'ufficio finanziario è curata dal funzionario addetto all'ufficio del giudice dell'esecuzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115#art-73-ter