Art. 227 bis

(L) Quantificazione dell'importo dovuto.

In vigore dal 4 lug 2009
(L) (Quantificazione dell'importo dovuto). 1. La quantificazione dell'importo dovuto è effettuata secondo quanto disposto dall'. Ad essa provvede l'ufficio ovvero, a decorrere dalla data di stipula della convenzione prevista dall', comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e per i crediti ivi indicati, la società Equitalia Giustizia Spa.

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115#art-227-bis

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