Art. 227 bis
(L) Quantificazione dell'importo dovuto.
In vigore dal 4 lug 2009
(L)
(Quantificazione dell'importo dovuto).
1. La quantificazione dell'importo dovuto è effettuata secondo quanto disposto dall'. Ad essa provvede l'ufficio ovvero, a decorrere dalla data di stipula della convenzione prevista dall', comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e per i crediti ivi indicati, la società Equitalia Giustizia Spa.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115#art-227-bis