Titolo II
Art. 175
(R) Ufficio competente ad eseguire il pagamento
In vigore dal 1 lug 2002
(R)
(Ufficio competente ad eseguire il pagamento)
1. Sino a che l'ufficio che dispone il pagamento e quello che lo esegue non sono collegati con tecnologie informatiche, il concessionario o l'ufficio postale competente ad eseguire il pagamento è quello territorialmente più vicino all'ufficio che dispone il pagamento.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115#art-175