Titolo II
Art. 173
(L) Soggetti abilitati ad eseguire il pagamento delle spese
In vigore dal 1 lug 2002
(L)
(Soggetti abilitati ad eseguire il pagamento delle spese)
1. Il pagamento delle spese per conto dell'erario è eseguito dal concessionario, che utilizza le entrate del bilancio dell'erario di cui all', del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 e successive modificazioni, nonché quelle di cui al presente testo unico, trattenendo le somme pagate da quelle destinate all'erario a fronte delle riscossioni.
2. Il pagamento è eseguito dall'ufficio postale nei casi previsti dall'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115#art-173