Titolo II
Art. 174
(R) Pagamenti eseguibili dall'ufficio postale
In vigore dal 1 lug 2002
(R)
(Pagamenti eseguibili dall'ufficio postale)
1. Il pagamento è eseguito dall'ufficio postale a richiesta del beneficiario.
2. Il pagamento è sempre eseguito dall'ufficio postale se nel Comune dove ha sede l'ufficio che dispone il pagamento non esistono sportelli del concessionario o se particolari circostanze ne impediscono il regolare funzionamento.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115#art-174