Titolo II

Art. 174

(R) Pagamenti eseguibili dall'ufficio postale

In vigore dal 1 lug 2002
(R) (Pagamenti eseguibili dall'ufficio postale) 1. Il pagamento è eseguito dall'ufficio postale a richiesta del beneficiario. 2. Il pagamento è sempre eseguito dall'ufficio postale se nel Comune dove ha sede l'ufficio che dispone il pagamento non esistono sportelli del concessionario o se particolari circostanze ne impediscono il regolare funzionamento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115#art-174

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