Capo III
Art. 179
(R) Adempimenti comuni al concessionario e all'ufficio postale
In vigore dal 1 lug 2002
(R)
(Adempimenti comuni al concessionario e all'ufficio postale)
1. L'ufficio che esegue il pagamento accerta la regolarità formale del modello, verificando la presenza dei dati indicati all', comma 1, e rifiuta il pagamento qualora il modello sia privo di uno o più di essi.
2. L'ufficio che esegue il pagamento identifica il soggetto che richiede il pagamento in contanti, acquisisce la firma di quietanza, acquisisce l'eventuale delega per il pagamento a soggetto diverso dal beneficiario, o annota gli estremi dell'accreditamento sul conto corrente bancario o postale sul modello di pagamento; ordina cronologicamente per giornata i modelli di pagamento pervenuti ed esegue l'accreditamento sul conto corrente bancario o postale, rispettando l'ordine cronologico e l'ordine crescente d'importo.
3. Se non è possibile eseguire il pagamento in contanti per inutile decorso del termine di decadenza, o l'accreditamento sul conto corrente bancario o postale, per cessazione del rapporto, per errata indicazione del numero di conto o per qualsiasi altra causa, l'ufficio restituisce il modello di pagamento all'ufficio che lo ha inviato ed effettua apposita annotazione nel prospetto riepilogativo di cui all'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115#art-179