Art. 5
Norma transitoria
In vigore dal 2 mar 2002
1. Competente a decidere in via definitiva i ricorsi pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento è la Commissione centrale nella composizione prevista dalla legge 4 aprile 1977, n. 135, purchè la decisione intervenga entro novanta giorni dalla predetta data.
2. Decorso tale termine i ricorsi tutti saranno di competenza della Commissione di cui all'.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 dicembre 2001
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Frattini, Ministro per la funzione pubblica
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 2002
Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 195
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-12-18;483#art-5