Art. 2
Commissione centrale dei raccomandatari marittimi: composizione e competenze
In vigore dal 2 mar 2002
1. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituita, di concerto con il Ministero delle attività produttive, la Commissione centrale per il contenzioso relativo ai raccomandatari marittimi, presieduta da un magistrato appartenente ai ruoli delle magistrature superiori o da un professore universitario ordinario in materie giuridiche, e composta da:
a) un dirigente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che fa le veci del Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo di questi;
b) un dirigente del Ministero delle attività produttive;
c) un rappresentante dei raccomandatari marittimi designato dalle associazioni riconosciute a livello nazionale;
d) un rappresentante designato delle associazioni di categoria degli armatori.
2. I membri della Commissione durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati per non oltre un mandato.
3. Svolge mansioni di segretario un funzionario del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di qualifica non inferiore a quelle inquadrate nell'area C.
4. I membri supplenti, eccezione fatta per il Presidente, sono nominati in numero non superiore a quello dei membri effettivi con gli stessi criteri stabiliti per la nomina di questi.
5. La Commissione delibera validamente, a maggioranza assoluta, in presenza di tre componenti compreso il Presidente o il suo facente funzione. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o facente funzione.
6. Alla Commissione è attribuita la competenza a decidere sui ricorsi presentati avverso i provvedimenti adottati dalle Commissioni locali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-12-18;483#art-2