Art. 2

Commissione centrale dei raccomandatari marittimi: composizione e competenze

In vigore dal 2 mar 2002
1. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituita, di concerto con il Ministero delle attività produttive, la Commissione centrale per il contenzioso relativo ai raccomandatari marittimi, presieduta da un magistrato appartenente ai ruoli delle magistrature superiori o da un professore universitario ordinario in materie giuridiche, e composta da: a) un dirigente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che fa le veci del Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo di questi; b) un dirigente del Ministero delle attività produttive; c) un rappresentante dei raccomandatari marittimi designato dalle associazioni riconosciute a livello nazionale; d) un rappresentante designato delle associazioni di categoria degli armatori. 2. I membri della Commissione durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati per non oltre un mandato. 3. Svolge mansioni di segretario un funzionario del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di qualifica non inferiore a quelle inquadrate nell'area C. 4. I membri supplenti, eccezione fatta per il Presidente, sono nominati in numero non superiore a quello dei membri effettivi con gli stessi criteri stabiliti per la nomina di questi. 5. La Commissione delibera validamente, a maggioranza assoluta, in presenza di tre componenti compreso il Presidente o il suo facente funzione. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o facente funzione. 6. Alla Commissione è attribuita la competenza a decidere sui ricorsi presentati avverso i provvedimenti adottati dalle Commissioni locali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-12-18;483#art-2

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