Art. 1
O g g e t t o
In vigore dal 2 mar 2002
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50, allegato 1, n. 28;
Vista la legge 4 aprile 1977, n. 135;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 febbraio 2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 marzo 2001;
Acquisito il parere della competente Commissione della Camera dei deputati e decorso inutilmente il termine per il rilascio del parere da parte della competente Commissione del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 dicembre 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Emana
il seguente regolamento:
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O g g e t t o
1. Il presente regolamento disciplina il procedimento relativo al ricorso presentato alla Commissione centrale per il contenzioso relativo ai raccomandatari marittimi contro i provvedimenti della Commissione locale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-12-18;483#art-1