Art. 1

O g g e t t o

In vigore dal 2 mar 2002
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni; Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50, allegato 1, n. 28; Vista la legge 4 aprile 1977, n. 135; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 febbraio 2001; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 marzo 2001; Acquisito il parere della competente Commissione della Camera dei deputati e decorso inutilmente il termine per il rilascio del parere da parte della competente Commissione del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 dicembre 2001; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; Emana il seguente regolamento: . O g g e t t o 1. Il presente regolamento disciplina il procedimento relativo al ricorso presentato alla Commissione centrale per il contenzioso relativo ai raccomandatari marittimi contro i provvedimenti della Commissione locale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-12-18;483#art-1

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