Art. 3

Ricorso amministrativo: procedimento

In vigore dal 2 mar 2002
1. Entro trenta giorni dalla comunicazione all'interessato delle delibere adottate dalla Commissione locale a norma dell'articolo 8 della legge 4 aprile 1977, n. 135, questi può proporre ricorso dinanzi alla Commissione centrale di cui all'. 2. La presentazione del ricorso ha effetto sospensivo per le deliberazioni di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 13 della legge 4 aprile 1977, n. 135. 3. Per le deliberazioni di cui alla lettera b) del primo comma dell'articolo 8 della legge 4 aprile 1977, n. 135, la Commissione centrale può disporre la sospensione della decisione impugnata. 4. La decisione della Commissione centrale è provvedimento definitivo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-12-18;483#art-3

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Ricorso amministrativo: procedimento (Art. 3 Regolamento di semplificazione del procedimento per la decisione del ricorso gerarchico improprio presentato alla Commissione centrale dei raccomandatari marittimi avverso i provvedimenti della Commissione locale.) — Testo vigente | Portale Normativo