Art. 6
Incassi in altra valuta
In vigore dal 1 mar 2002
1. I pagamenti in favore di amministrazioni dello Stato, non rientranti tra quelli di cui all', sono effettuati per il tramite dell'Ufficio italiano cambi, nell'ambito del sistema di tesoreria dello Stato, ai fini del riconoscimento ai beneficiari, secondo le modalità tecniche indicate nella convenzione di cui all', comma 1.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-12-15;482#art-6