Art. 1

Ambito di applicazione

In vigore dal 1 mar 2002
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50, allegato 1, n. 43; Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni; Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni; Vista la legge 9 dicembre 1928, n. 2783; Vista la legge 3 marzo 1951, n. 193; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ed in particolare l'articolo 172; Visto il decreto-legge 8 maggio 1981, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 1981, n. 344; Vista la legge 6 febbraio 1985, n. 15; Visto l'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429; Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367; Visto il regolamento CE n. 1103/97 del 17 giugno 1997; Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154; Visto il decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319; Visto il regolamento CE n. 2866/98 del Consiglio del 31 dicembre 1998; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120; Vista la deliberazione della Corte dei conti n. 14/DEL/2000 in data 16 giugno 2000; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 febbraio 2001; Acquisito il parere preliminare reso dalla Corte dei conti a sezioni riunite nelle adunanze del 30 marzo e del 5 aprile 2001; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 marzo 2001; Considerato che le competenti commissioni parlamentari non hanno espresso il prescritto parere entro i termini assegnati; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 2001; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente regolamento: . Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina le operazioni di pagamento da e per l'estero delle amministrazioni statali. 2. Il presente regolamento si applica anche ai titoli concernenti ordini di rimessa per i pagamenti da effettuarsi all'estero, compresi quelli riguardanti trattamenti pensionistici.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-12-15;482#art-1

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