Art. 1
Ambito di applicazione
In vigore dal 1 mar 2002
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50, allegato 1, n. 43;
Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
Vista la legge 9 dicembre 1928, n. 2783;
Vista la legge 3 marzo 1951, n. 193;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ed in particolare l'articolo 172;
Visto il decreto-legge 8 maggio 1981, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 1981, n. 344;
Vista la legge 6 febbraio 1985, n. 15;
Visto l'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429;
Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367;
Visto il regolamento CE n. 1103/97 del 17 giugno 1997;
Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154;
Visto il decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319;
Visto il regolamento CE n. 2866/98 del Consiglio del 31 dicembre 1998;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120;
Vista la deliberazione della Corte dei conti n. 14/DEL/2000 in data 16 giugno 2000;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 febbraio 2001;
Acquisito il parere preliminare reso dalla Corte dei conti a sezioni riunite nelle adunanze del 30 marzo e del 5 aprile 2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 marzo 2001;
Considerato che le competenti commissioni parlamentari non hanno espresso il prescritto parere entro i termini assegnati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente regolamento:
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Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina le operazioni di pagamento da e per l'estero delle amministrazioni statali.
2. Il presente regolamento si applica anche ai titoli concernenti ordini di rimessa per i pagamenti da effettuarsi all'estero, compresi quelli riguardanti trattamenti pensionistici.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-12-15;482#art-1