Art. 6 · Incassi in altra valuta

Art. 6

6 / 9

Incassi in altra valuta

In vigore dal 1 mar 2002
1. I pagamenti in favore di amministrazioni dello Stato, non rientranti tra quelli di cui all', sono effettuati per il tramite dell'Ufficio italiano cambi, nell'ambito del sistema di tesoreria dello Stato, ai fini del riconoscimento ai beneficiari, secondo le modalità tecniche indicate nella convenzione di cui all', comma 1.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-12-15;482#art-6