Art. 9
Abrogazioni
In vigore dal 1 mar 2002
1. Sono soppressi nelle disposizioni normative i riferimenti al contabile del portafoglio.
2. Fatto salvo quanto previsto dall' sono abrogati:
a) gli articoli dal 352 al 355, l'articolo 532, terzo comma, e gli articoli dal 533 al 544 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
b) l' della legge 9 dicembre 1928, n. 2783;
c) la legge 3 marzo 1951, n. 193, salvo l';
d) la legge 6 agosto 1966, n. 639;
e) la legge 27 dicembre 1977, n. 990;
f) l'articolo 54, commi terzo, quarto, quinto e sesto, della legge 21 dicembre 1978, n. 843;
g) l' della legge 6 febbraio 1985, n. 15, come modificato dall' della legge 13 luglio 1995, n. 295;
h) l', comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148;
i) la legge 13 luglio 1993, n. 229;
l) l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 dicembre 2001
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Frattini, Ministro per la funzione pubblica
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 2002
Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 196
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-12-15;482#art-9