Capo IV

Art. 8

Variazioni relative agli impianti

In vigore dal 23 gen 2002
1. Il datore di lavoro comunica tempestivamente all'ufficio competente per territorio dell'ISPESL e alle ASL o alle ARPA competenti per territorio la cessazione dell'esercizio, le modifiche sostanziali preponderanti e il trasferimento o spostamento degli impianti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-10-22;462#art-8

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