Capo II

Art. 3

Verifiche a campione

In vigore dal 23 gen 2002
1. L'ISPESL effettua a campione la prima verifica sulla conformità alla normativa vigente degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche ed i dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici e trasmette le relative risultanze all'ASL o ARPA. 2. Le verifiche a campione sono stabilite annualmente dall'ISPESL, d'intesa con le singole regioni sulla base dei seguenti criteri: a) localizzazione dell'impianto in relazione alle caratteristiche urbanistiche ed ambientali del luogo in cui è situato l'impianto; b) tipo di impianto soggetto a verifica; c) dimensione dell'impianto. 3. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-10-22;462#art-3

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo