Capo IV

Art. 7

Verifiche straordinarie

In vigore dal 23 gen 2002
1. Le verifiche straordinarie sono effettuate dall'ASL o dall'ARPA o dagli organismi individuati dal Ministero delle attività produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa europea UNI CEI. 2. Le verifiche straordinarie sono, comunque, effettuate nei casi di: a) esito negativo della verifica periodica; b) modifica sostanziale dell'impianto; c) richiesta del datore del lavoro.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-10-22;462#art-7

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