Capo V

Art. 10

Entrata in vigore

In vigore dal 23 gen 2002
1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 22 ottobre 2001 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Frattini, Ministro per la funzione pubblica Marzano, Ministro delle attività produttive Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Sirchia, Ministro della salute Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2001 Ministeri istituzionali, registro n. 14, foglio n. 170
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-10-22;462#art-10

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