Art. 3

Requisiti di ammissione

In vigore dal 1 dic 2001
1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di selezione i soggetti che operano, nei settori della comunicazione o della pubblicità sulla base dell'oggetto sociale, se società, o dell'iscrizione alla Camera di commercio, artigianato e agricoltura, se imprese individuali, o comunque di altra equivalente registrazione, se imprese appartenenti a Stato membro della Unione europea, che sono costituite come segue: a) imprese individuali; b) società di persone o di capitale; c) raggruppamenti temporanei di imprese.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-09-21;403#art-3

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