Art. 7

Remunerazione dei servizi prestati

In vigore dal 1 dic 2001
1. La remunerazione dei servizi delle iniziative di cui all' è composta secondo le seguenti percentuali del valore economico complessivo dell'iniziativa: a) per le campagne che prevedono la distribuzione sui mezzi di comunicazione di massa: 1) compenso all'impresa affidataria: non oltre il 12 per cento; 2) produzione: non oltre il 15 per cento; 3) distribuzione: non meno del 73 per cento; b) per le campagne che non prevedono la distribuzione sui mezzi di comunicazione di massa: 1) compenso all'impresa affidataria: non oltre il 25 per cento; 2) produzione: non meno del 75 per cento. 2. Le percentuali di cui al comma 1 sono soggette a revisione biennale, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-09-21;403#art-7

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