Art. 8

Commissione giudicatrice

In vigore dal 1 dic 2001
1. La valutazione dei requisiti di ammissione alle selezioni di cui all' e delle offerte presentate dai concorrenti è effettuata da una commissione giudicatrice, nominata dalla amministrazione che indice la selezione, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio. 2. La commissione è composta da non più di cinque membri, dotati di adeguata competenza tecnica e professionalità nel campo della comunicazione istituzionale, di cui almeno uno in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 3. Non può far parte della commissione chi abbia un qualsiasi interesse personale o professionale con uno dei soggetti coinvolti direttamente o indirettamente nella procedura di gara. Costituisce in ogni caso causa di incompatibilità l'aver intrattenuto, nel triennio precedente, rapporti professionali con le imprese operanti nel settore. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato Roma, addì 21 settembre 2001 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2001 Ministeri istituzionali, registro n. 13, foglio n. 39
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-09-21;403#art-8

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