Art. 1
Definizioni
In vigore dal 1 dic 2001
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l' del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante nuove disposizioni generali sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, recante attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi, e successive modificazioni;
Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, ed in particolare l'articolo 15 il quale prevede che con regolamento siano stabiliti i criteri per la individuazione dei soggetti professionali da invitare alle procedure di selezione, nonché per la determinazione delle remunerazioni per i servizi prestati;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 settembre 2000, recante programma delle iniziative di informazione e comunicazione istituzionale delle amministrazioni dello Stato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 2000;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 febbraio 2001;
Sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in data 21 marzo 2001;
Sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato in data 19 marzo 2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 aprile 2001;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 agosto 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Emana
il seguente regolamento:
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Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende:
a) per "legge", la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni;
b) per "amministrazioni dello Stato", la Presidenza del Consiglio dei Ministri, i Ministeri ed i soggetti a questi strumentali, e le amministrazioni autonome, indicate tra i soggetti di cui all', comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
c) per "soggetti professionali esterni", i soggetti esterni alla pubblica amministrazione che possono partecipare alle procedure di selezione per la realizzazione di iniziative di comunicazione istituzionale a carattere pubblicitario;
d) per "procedure di selezione", le procedure individuate sulla base del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni;
e) per iniziative di "comunicazione istituzionale a carattere pubblicitario", le iniziative di comunicazione di cui all', comma 4, della citata legge n. 150 del 2000, volte a dare diffusione e informativa pubblica alle attività delle amministrazioni dello Stato attraverso l'utilizzo dei mezzi di comunicazione di massa, ivi comprese le affissioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-09-21;403#art-1