Capo VII
Art. 35
Sezioni e titoli professionali
In vigore dal 1 set 2001
1. Nell'albo professionale dell'ordine dei chimici sono istituite la sezione A e la sezione B.
2. Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di chimico.
3. Agli iscritti nella sezione B spetta il titolo professionale di chimico iunior.
4. L'iscrizione all'albo professionale dei chimici è accompagnata, rispettivamente, dalle dizioni: "sezione dei chimici", "sezione dei chimici iuniores".
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-05;328#art-35