Capo VII

Art. 39

Norme finali e transitorie

In vigore dal 1 set 2001
1. Gli attuali appartenenti all'ordine dei chimici sono iscritti nella sezione A dell'albo dei chimici. 2. Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo dei chimici. 3. Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo dei chimici.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-05;328#art-39

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