Capo VIII
Art. 40
Sezioni e titoli professionali
In vigore dal 1 set 2001
1. Nell'albo professionale dell'ordine dei geologi sono istituite la sezione A e la sezione B.
2. Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di geologo.
3. Agli iscritti nella sezione B spetta il titolo professionale di geologo iunior.
4. L'iscrizione all'albo dei geologi è accompagnata dalle dizioni: "sezione dei geologi", "sezione dei geologi iuniores".
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-05;328#art-40