Capo VI
Art. 32
Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative prove
In vigore dal 1 set 2001
Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A
e relative prove
1. L'iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.
2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea specialistica in una delle seguenti classi:
a) classe 6/S - Biologia;
b) classe 7/S - Biotecnologie agrarie;
c) classe 8/S - Biotecnologie industriali;
d) classe 9/S - Biotecnologie mediche, veterinarie, e farmaceutiche;
e) classe 82/S - Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio;
f) classe 69/S - Scienze della nutrizione umana.
3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:
a) una prima prova scritta in ambito biofisico, biochimico, biomolecolare, biotecnologico, biomatematico e biostatistico, biomorfologico, clinico biologico, ambientale, microbiologico;
b) una seconda prova scritta nelle materie relative a igiene, management e legislazione professionale, certificazione e gestione della qualità;
c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale;
d) una prova pratica consistente in valutazioni epidemiologiche e statistiche, utilizzo di strumenti per la gestione e valutazione della qualità, valutazione dei risultati sperimentali ed esempi di finalizzazione di esiti.
4. Gli iscritti nella sezione B ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'ammissione alla sezione A sono esentati dalla seconda prova scritta e dalla prova pratica.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-05;328#art-32