Art. 3

Semplificazioni concernenti autorizzazioni in materia di armi ed esplosivi

In vigore dal 17 ago 2001
1. Al regolamento di esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni: a) il secondo comma dell'articolo 47 è sostituito dal seguente: "La licenza per la collezione di armi ha carattere permanente e può essere rilasciata anche per una sola arma comune da sparo quando l'interessato non intenda avvalersi della facoltà di detenere l'arma e il relativo munizionamento, per farne uso, previa la denuncia di cui all'articolo 38 della legge. Se la collezione riguarda armi artistiche, rare o antiche, la licenza deve contenere anche l'indicazione dell'epoca a cui risalgono le armi."; b) all'articolo 61 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, le parole "in cui il richiedente ha la sua residenza," sono sostituite dalle seguenti: "in cui il richiedente, appartenente ad uno dei Paesi dell'Unione europea, ha la sua residenza o il domicilio,"; 2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "Il rilascio del porto di arma lunga per difesa personale, è soggetto alle condizioni richieste per il porto di altre armi per il medesimo motivo, compresa la dimostrazione dell'effettivo bisogno di portare l'arma.".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-05-28;311#art-3

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