Art. 8
Disposizione finale
In vigore dal 17 ago 2001
1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dall', comma 1, lettera b), della legge 8 marzo 1999, n. 50, il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 maggio 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bassanini, Ministro per la funzione pubblica
Bianco, Ministro dell'interno
Letta, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero
Veronesi, Ministro della sanità
Del Turco, Ministro delle finanze
Melandri, Ministro per i beni e le attività culturali
Loiero, Ministro per gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 2001
Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 10, foglio n. 156
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-05-28;311#art-8