Art. 8

Disposizione finale

In vigore dal 17 ago 2001
1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dall', comma 1, lettera b), della legge 8 marzo 1999, n. 50, il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 maggio 2001 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Bassanini, Ministro per la funzione pubblica Bianco, Ministro dell'interno Letta, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero Veronesi, Ministro della sanità Del Turco, Ministro delle finanze Melandri, Ministro per i beni e le attività culturali Loiero, Ministro per gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 2001 Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 10, foglio n. 156
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-05-28;311#art-8

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Disposizione finale (Art. 8 Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attivita' disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonche' al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza (numeri 77, 78 e 108, allegato 1 della legge n. 59/1997 e numeri 18, 19, 20 e 35, allegato 1 della legge n. 50/1999).) — Testo vigente | Portale Normativo