Art. 7

Disposizioni transitorie

In vigore dal 17 ago 2001
1. I procedimenti avviati alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono perfezionati con l'osservanza delle norme previgenti. 2. Le domande per l'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza a norma dell'articolo 43 del testo unico della legge sugli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, in corso di istruttoria alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono trasferite d'ufficio alle prefetture competenti per territorio per la loro definizione ai sensi dell'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-05-28;311#art-7

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Disposizioni transitorie (Art. 7 Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attivita' disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonche' al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza (numeri 77, 78 e 108, allegato 1 della legge n. 59/1997 e numeri 18, 19, 20 e 35, allegato 1 della legge n. 50/1999).) — Testo vigente | Portale Normativo