Art. 1

Campo di applicazione

In vigore dal 17 ago 2001
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, numeri 77, 78 e 108, e successive modificazioni; Visto l' della legge 8 marzo 1999, n. 50, allegato 1, numeri 18, 19, 20 e 35; Visti il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635; Visti il testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, ed il relativo regolamento speciale per gli ufficiali ed impiegati di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 20 agosto 1909, n. 666; Vista la legge 18 marzo 1968, n. 337; Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; Vista la legge 6 ottobre 1995, n. 425; Visto il decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3; Visto l'articolo 231 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 7 luglio 2000; Sentita la Conferenza unificata; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 ottobre 2000; Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 gennaio 2001; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 2001, concernente il "regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza"; Visto il rilievo n. 73 dell'Ufficio di controllo di legittimità su atti dei Ministeri istituzionali della Corte dei conti, in data 5 aprile 2001; Considerata l'opportunità di accogliere il suddetto rilievo; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2001; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, della sanità, delle finanze, per i beni e le attività culturali e per gli affari regionali; Emana il seguente regolamento: . Campo di applicazione 1. Il presente regolamento concerne la semplificazione dei seguenti procedimenti disciplinati dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dal relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635: a) procedimenti per il rilascio e rinnovo delle autorizzazioni di pubblica sicurezza per lo svolgimento di industrie, mestieri, esercizi ed attività imprenditoriali di cui al titolo III del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e la tenuta dei relativi registri; b) procedimenti per il rilascio della licenza di porto d'armi comuni da sparo, di cui all'articolo 42 del predetto testo unico; c) procedimento per il rilascio della licenza di collezione delle armi comuni da sparo di cui all'articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110; d) procedimenti per la concessione dell'agibilità dei locali di pubblico spettacolo di cui all'articolo 80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; e) procedimenti e obblighi previsti dagli articoli 126 e 128 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. 2. Il presente regolamento concerne anche la semplificazione del procedimento per l'attribuzione della qualità di agente di pubblica sicurezza agli agenti di custodia e guardie notturne dipendenti da amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 43 del testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, e dell'articolo 81 del relativo regolamento speciale per gli ufficiali ed impiegati di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 20 agosto 1909, n. 666.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-05-28;311#art-1

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