Art. 11
Aspettative e permessi sindacali non retribuiti
In vigore dal 19 ago 2001
1. I funzionari della carriera prefettizia che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi statutari delle proprie organizzazioni sindacali possono fruire diaspettative sindacali non retribuite. Il tempo trascorso in aspettativa non è computato ai fini della progressione in carriera. I dirigenti sindacali che cessano da tale posizione prendono nel ruolo il posto di anzianità che loro spetta, dedotto il tempo passato in aspettativa.
2. Le richieste di aspettative sindacali di cui al comma 1 sono presentate dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale contestualmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica e alla Direzione generale per l'Amministrazione generale e per gli affari del personale, la quale acquisisce per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ed emana il decreto di aspettativa entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. L'assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, finalizzato esclusivamente all'accertamento dei requisiti soggettivi, è considerato acquisito qualora il Dipartimento della funzione pubblica non provveda entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta.
3. Ciascuna aspettativa si considera confermata qualora l'organizzazione sindacale interessata non ne richieda la revoca entro il 31 gennaio di ciascun anno. La revoca può essere richiesta in ogni momento. La richiesta di revoca è comunicata alla Direzione generale per l'Amministrazione generale e per gli affari del personale e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, che adottano provvedimenti consequenziali.
4. In attesa degli adempimenti istruttori previsti dal comma 2 per la concessione delle aspettative sindacali non retribuite, è consentito, per motivi di urgenza segnalati dalle organizzazioni sindacali, l'utilizzo provvisorio in aspettativa dei dipendenti interessati a partire dal giorno successivo alla data di ricevimento della richiesta medesima.
5. I funzionari della carriera prefettizia, di cui all', comma 1, del presente decreto possono, con le modalità di cui ai commi 5, 6 e 7 del medesimo , di permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a congressi e convegni di natura sindacale, nonché alle riunioni degli organi collegiali statutari delle rispettive organizzazioni sindacali, oltre ai rispettivi monti ore annuali di cui ai commi 2 e 3 del citato .
6. Per i funzionari della carriera prefettizia, di cui al presente articolo, i contributi figurativi previsti in base all', comma 8, della legge 23 aprile 1981, n. 155, sono gli stessi previsti per la retribuzione spettante al personale in distacco sindacale retribuito.
7. Le norme di cui al presente articolo si applicano alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-05-23;316#art-11