Art. 14

Accordi decentrati

In vigore dal 19 ago 2001
1. Gli accordi decentrati sono stipulati, ai sensi dell'articolo 29, comma 6, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, a livello centrale e periferico. 2. L'accordo decentrato, da stipularsi a livello centrale, senza comportare alcun onere aggiuntivo, riguarda: a) individuazione di misure idonee a favorire la mobilità di sede aggiuntive rispetto a quelle previste per i funzionari non assegnatari di alloggi da parte dell'amministrazione dell'interno; b) individuazione dei criteri applicativi della reperibilità nel rispetto dei seguenti principi: individuazione degli uffici nei quali deve essere assicurata la reperibilità; salvo che nelle situazioni di emergenza, la reperibilità dovrà essere assicurata in modo che in ogni sede di servizio sia presente un funzionario prefettizio nell'arco della stessa giornata; entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i responsabili delle strutture provvederanno, anche avvalendosi dei funzionari più esperti nella gestione delle emergenze, all'addestramento di tutto il personale della carriera prefettizia, in modo da assicurare che la reperibilità venga espletata mediante la rotazione di tutti i funzionari; c) criteri generali per la verifica della sussistenza delle risorse finanziarie da destinare all'ulteriore potenziamento del fondo; d) individuazione delle funzioni i cui titolari sono esonerati dallo sciopero, ai sensi della legge n. 146/1990 e successive modificazioni ed integrazioni; e) applicazione delle previsioni di cui all', comma 5; f) applicazione delle previsioni di cui all', comma 3; g) fermo restando l'articolo 29, comma 6, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, l'eventuale individuazione dei criteri per la definizione delle modalità di espressione del dato elettorale e delle relative forme di rappresentanza. 3. Accordi decentrati, da stipularsi a livello di uffici centrali e periferici, senza comportare alcun onere aggiuntivo, riguardano: a) verifica dell'applicazione dei criteri di valutazione ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato; b) individuazione delle modalità applicative della reperibilità nel rispetto dei criteri definiti ai sensi del comma 2, lettera b). 4. L'individuazione dei titolari degli uffici centrali e periferici componenti la delegazione di parte pubblica sarà effettuata dall'amministrazione dell'interno entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-05-23;316#art-14

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