Art. 15
Copertura assicurativa
In vigore dal 19 ago 2001
1. Ai fini della copertura assicurativa, di cui all', comma 3, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, sono individuati i seguenti criteri:
a) totale copertura a garanzia della responsabilità civile (Seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte dei conti), inerenti le attività connesse a compiti istituzionali, derivante ai funzionari della carriera prefettizia per le perdite patrimoniali e/o danni involontariamente cagionati a terzi (Seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte dei conti);
b) estensione della copertura anche alle ulteriori attività che possono essere svolte dai predetti funzionari connesse ad incarichi direttamente o indirettamente riferibili a compiti e doveri d'ufficio;
c) copertura degli oneri di patrocinio legale;
d) retroattività e ultrattività della copertura assicurativa;
e) previsione della possibilità per il dirigente di aumentare i massimali e "area dei rischi" coperta con il versamento di una quota individuale aggiuntiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-05-23;316#art-15