Art. 7
Congedi parentali
In vigore dal 25 set 2003
1. Sono operative, in quanto immediatamente applicabili, le disposizioni contenute nella legge 8 marzo 2000, n. 53, in materia di congedi dei genitori e a sostegno della maternità e paternità. Il termine di preavviso di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per i funzionari della carriera prefettizia è determinato in giorni cinque con comunicazione in forma scritta al responsabile della struttura presso cui prestano servizio. In presenza di comprovate eccezionali situazioni personali la domanda può essere presentata entro le ventiquattro ore antecedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro.
2. Ai funzionari della carriera prefettizia in astensione obbligatoria dal lavoro, ai sensi dell' della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e della legge 8 marzo 2000, n. 53, spetta la retribuzione costituita dalla componente stipendiale di base e da quella correlata alla posizione funzionale.
3. Nell'ambito del periodo di astensione facoltativa dal lavoro prevista dall', comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni ed integrazioni, per le madri o in alternativa per i padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie e sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio. Per tale assenza spetta la retribuzione di cui al precedente comma.
4. Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 3 e sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi e con le modalità di cui all', comma 4, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni ed integrazioni, alle madri ed ai padri sono riconosciuti trenta giorni, per ciascun anno di età del bambino computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo quanto previsto al comma 2.
5. Alle madri in caso di parto prematuro, spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria non goduti prima della data presunta del parto, da certificare entro trenta giorni dall'evento.
6. In caso di parto plurimo i periodi di riposo di cui all' della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal comma 1 dello stesso possono essere utilizzate anche dal padre.
7. Le eventuali festività cadenti nel periodo di assenza sono computate ai fini del raggiungimento del limite massimo previsto.
8. Al funzionario della carriera prefettizia, dopo il rientro al lavoro a seguito della fruizione dei congedi parentali, si applica quanto previsto dall' della legge 8 marzo 2000, n. 53.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-05-23;316#art-7