Art. 3

Tempo di lavoro

In vigore dal 19 ago 2001
1. Nel rispetto delle peculiarità funzionali dell'assetto organizzativo dell'Amministrazione dell'interno, il funzionario della carriera prefettizia organizza la propria presenza in servizio e il proprio tempo di lavoro correlandoli in modo flessibile ed adeguato alle esigenze della struttura presso cui presta servizio, nonché alle responsabilità inerenti alla posizione da lui ricoperta e agli obiettivi da conseguire. 2. In considerazione della peculiarità delle funzioni, al personale della carriera prefettizia non si applica il regime di lavoro a tempo parziale. 3. Per i funzionari della carriera prefettizia che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, si trovino in regime di lavoro a tempo parziale, il comma 2 non si applica fino alla data del 31 dicembre 2001. Tale data può essere prorogata, da parte dell'amministrazione, nei casi di dimostrabile responsabilità contrattuale per anticipata risoluzione unilaterale degli obblighi assunti dal funzionario. 4. Qualora, in relazione ad esigenze eccezionali, si determini una interruzione od una riduzione del riposo fisiologico giornaliero o settimanale o comunque derivante da giorni di festività, al funzionario della carriera prefettizia deve essere comunque garantito, una volta cessate tali esigenze eccezionali, l'adeguato recupero del tempo di riposo fisiologico corrispondente a quello sacrificato alle necessità del servizio. 5. In relazione alla necessità di garantire la salvaguardia delle esigenze connesse alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, del sistema della protezione civile e degli altri diritti civili e politici costituzionalmente garantiti, il funzionario della carriera prefettizia assicura la reperibilità nell'ambito dei principi indicati nell' e sulla base dei criteri individuati in sede di accordi decentrati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-05-23;316#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo