Art. 6

Disposizioni finali

In vigore dal 27 giu 2001
1. Resta ferma la competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato ad intervenire ai sensi del decreto legislativo n. 74 del 1992. 2. Resta ferma la competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato nel caso di vendita sottocosto effettuata da un esercizio commerciale che abusa di posizione dominante, ai sensi dell' della legge 10 ottobre 1990, n. 287. Resta ferma altresì, la competenza del giudice ordinario, nel caso di vendita sottocosto effettuata da un esercizio commerciale che compie atti di concorrenza sleale rientranti nelle ipotesi di cui all'articolo 2598, comma primo, numero 3), del codice civile. 3. Le disposizioni contenute nel presente decreto sono applicate a decorrere dal centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 6 aprile 2001 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Bassanini, Ministro per la funzione pubblica Letta, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 2001 Ufficio di controllo sui Ministeri delle attività produttive, registro n. 1 Industria, commercio e artigianato, foglio n. 64
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