Art. 1

Disciplina delle vendite sottocosto

In vigore dal 27 giu 2001
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 20, comma 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante la "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell', comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59"; Visto l'articolo 15 del predetto decreto recante disposizioni in materia di vendite staordinarie, ed in particolare il comma 8, il quale prevede che ai fini della disciplina delle vendite sottocosto il Governo si avvalga della facoltà prevista dall'articolo 20, comma 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto l'articolo 15, comma 9, del predetto decreto il quale prevede che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato promuova la sottoscrizione di codici di autoregolamentazione delle vendite sottocosto tra le organizzazioni rappresentative delle imprese produttrici e distributive; Considerato che i diversi incontri promossi dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato tra le parti interessate non hanno consentito di pervenire alla definizione dei codici di autoregolamentazione di cui sopra; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 giugno 2000; Visti i pareri del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli utenti espressi in data 16 febbraio 1999 e 5 luglio 2000; Visti i pareri dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato n. 21897 del 18 giugno 1998, n. 31819 del 29 ottobre 1999 e n. 37946 del 28 dicembre 2000; Visto il parere della Conferenza Unificata reso nella seduta del 20 luglio 2000; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 ottobre 2000; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, rispettivamente in data 11 gennaio 2001 e 10 gennaio 2001; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 febbraio 2001; Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica, e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero; Emana il seguente regolamento: . Disciplina delle vendite sottocosto 1. Nel presente regolamento si intende per vendita sottocosto la vendita al pubblico di uno o più prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto maggiorato dell'imposta del valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo purchè documentati, secondo la definizione contenuta nell'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. 2. È vietata la vendita sottocosto effettuata da un esercizio commerciale che, da solo o congiuntamente a quelli dello stesso gruppo di cui fa parte, detiene una quota superiore al cinquanta per cento della superficie di vendita complessiva esistente nel territorio della provincia dove ha sede l'esercizio, con riferimento al settore merceologico di appartenenza. 3. Ai fini del comma 2 per gruppo si intende una pluralità di imprese commerciali, controllate da una società o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, ovvero all'interno della quale vi sia comunque la possibilità di stabilire politiche comuni di prezzo. 4. La vendita sottocosto è una modalità di effettuazione delle vendite di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo n. 114 del 1998. Essa deve essere comunicata al comune dove è ubicato l'esercizio almeno dieci giorni prima dell'inizio e può essere effettuata solo tre volte nel corso dell'anno; ogni vendita sottocosto non può avere una durata superiore a dieci giorni ed il numero delle referenze oggetto di ciascuna vendita sottocosto non può essere superiore a cinquanta. 5. Non può essere effettuata una vendita sottocosto se non è decorso almeno un periodo pari a venti giorni, salvo che per la prima vendita sottocosto dell'anno. 6. Fatta salva l'applicazione del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, indipendentemente dalla effettiva esecuzione della vendita sottocosto, sono vietati gli annunci e i messaggi pubblicitari, effettuati con qualsiasi mezzo, relativi ad operazioni non consentite dal presente decreto. 7. Ai fini della individuazione di una vendita sottocosto, per prezzo di vendita al pubblico di un prodotto si intende il prezzo effettivamente praticato ai consumatori alle casse. 8. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle vendite promozionali non effettuate sottocosto e alle vendite di liquidazione e di fine stagione, nonché alle vendite disposte dall'autorità giudiziaria nell'ambito di una procedura di esecuzione forzata o fallimentare. 9. Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli esercenti il commercio sulle aree pubbliche.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-04-06;218#art-1

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