Art. 5
Sanzioni
In vigore dal 27 giu 2001
1. Ai sensi dell'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo n. 114 del 1998, le violazioni delle disposizioni di cui all', commi 2, 4, 5 e 6, e all', commi 1 e 2, del presente decreto, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 1.000.000 a L. 6.000.000.
2. Chiunque effettua vendite sottocosto al di fuori delle ipotesi previste dall', commi 1 e 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 1.000.000 a L. 6.000.000.
3. Ai sensi del predetto articolo 22, comma 2, in caso di particolare gravità o di recidiva può essere disposta, quale sanzione amministrativa accessoria, la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno nel medesimo punto di vendita, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-04-06;218#art-5