Art. 4

Monitoraggio vendite sottocosto

In vigore dal 27 giu 2001
1. L'Osservatorio Nazionale di cui all', comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 114 del 1998, effettua il monitoraggio degli effetti del presente regolamento sul sistema distributivo. Alle riunioni dell'Osservatorio Nazionale in materia di sottocosto partecipa un rappresentante dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, istituita dall'articolo 10 della legge n. 287 del 1990, e un rappresentante per ciascuna delle Confederazioni imprenditoriali dell'industria maggiormente rappresentative. 2. L'Osservatorio presenta al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le risultanze del monitoraggio relative al primo anno di vigenza delle disposizioni del presente decreto, al fine della verifica dell'efficacia delle medesime, entro novanta giorni. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, trasmette, a fini conoscitivi, le predette risultanze al Parlamento.
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Monitoraggio vendite sottocosto (Art. 4 Regolamento recante disciplina delle vendite sottocosto, a norma dell'articolo 15, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.) — Testo vigente | Portale Normativo