Art. 1

Oggetto e definizioni

In vigore dal 5 lug 2001
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni; Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50, allegato 1, n. 40; Visto il testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni; Visti gli articoli 19, 20 e 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni; Vista la legge 25 agosto 1991, n. 287; Visto il decreto del Ministro dell'interno 17 dicembre 1992, n. 564, così come modificato dal decreto 5 agosto 1994, n. 534; Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2000; Sentita la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 novembre 2000; Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 marzo 2001; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, delle finanze, della sanità, dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale; Emana il seguente regolamento: . Oggetto e definizioni 1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano al procedimento relativo alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati. 2. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) testo unico delle imposte sui redditi, il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni; b) legge, la legge 25 agosto 1991, n. 287.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-04-04;235#art-1

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