Art. 2

Associazioni e circoli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali

In vigore dal 5 lug 2001
1. Le associazioni e i circoli, di cui all'articolo 111, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno, che intendono svolgere direttamente attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali, presentano al Comune, nel cui territorio si esercita l'attività, che la comunica per conoscenza alla competente Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) per il parere necessario all'eventuale rilascio dell'autorizzazione di idoneità sanitaria, una denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Detta denuncia può essere presentata anche su supporto informatico, laddove le Amministrazioni comunali abbiano adottato le necessarie misure organizzative. 2. Nella denuncia il legale rappresentante dichiara: a) l'ente nazionale con finalità assistenziali al quale aderisce; b) il tipo di attività di somministrazione; c) l'ubicazione e la superficie dei locali adibiti alla somministrazione; d) che l'associazione si trova nelle condizioni previste dall'articolo 111, commi 3, 4-bis e 4-quinquies, del testo unico delle imposte sui redditi; e) che il locale, ove è esercitata la somministrazione, è conforme alle norme e prescrizioni in materia edilizia, igienico-sanitaria e ai criteri di sicurezza stabiliti dal Ministero dell'interno ai sensi dell', comma 1, della legge e, in particolare, di essere in possesso delle prescritte autorizzazioni in materia. 3. Alla denuncia è allegata copia semplice, non autenticata, dell'atto costitutivo o dello statuto. 4. Se l'attività di somministrazione è affidata in gestione a terzi, questi deve essere iscritto al registro degli esercenti il commercio di cui all' della legge. 5. Se il circolo o l'associazione non si conforma alle clausole previste dall'articolo 111, comma 4-quinquies, del testo unico delle imposte sui redditi, l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato all'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio, di cui all', comma 1, della legge, del legale rappresentante del circolo o dell'associazione o di un suo delegato ed al rilascio dell'autorizzazione di cui all' della medesima legge. 6. Il legale rappresentante dell'associazione o del circolo è obbligato a comunicare immediatamente al Comune le variazioni intervenute successivamente alla dichiarazione di cui al comma 2, in merito alla sussistenza dell'adesione agli enti di cui all', comma 6, lettera e), della legge, nonché alla sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 111, comma 4-quinquies, del testo unico delle imposte sui redditi e dal presente articolo. Resta ferma la possibilità per il Comune di effettuare controlli ed ispezioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-04-04;235#art-2

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