Art. 4
Disposizioni finali
In vigore dal 5 lug 2001
1. La denuncia di inizio di attività di cui all' e l'autorizzazione di cui all' valgono anche come autorizzazione ai fini di cui al secondo comma dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
2. In caso di violazione degli obblighi stabiliti dagli , salvo quanto previsto da specifiche norme, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 10 della legge.
3. L'organo comunale competente ordina la cessazione delle attività di cui agli svolte in assenza di denuncia di inizio attività o di autorizzazione, nonché ogni qualvolta si riscontri la mancanza dei requisiti necessari.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 aprile 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bassanini, Ministro per la funzione pubblica
Loiero, Ministro per gli affari regionali
Letta, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero
Del Turco, Ministro delle finanze
Veronesi, Ministro della sanità
Bianco, Ministro dell'interno
Salvi, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2001
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 162
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-04-04;235#art-4