Titolo IV

Art. 55

Modalità di espletamento dei concorsi in atto

In vigore dal 27 giu 2001
1. I concorsi per i quali, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, siano iniziate le prove di esame o comunque prove preselettive sono portati a termine con le procedure previste dal decreto ministeriale 30 gennaio 1982 nel rispetto delle riserve al personale interno sulla base delle previsioni dei bandi di concorso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-03-27;220#art-55

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