Titolo IV

Art. 54

Assunzioni obbligatorie

In vigore dal 27 giu 2001
1. Per le assunzioni obbligatorie dei soggetti appartenenti alle categorie protette si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel Capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-03-27;220#art-54

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