Titolo IV

Art. 52

Campo di applicazione

In vigore dal 27 giu 2001
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai concorsi relativi a categorie di personale di nuova istituzione. Le eventuali disposizioni di coordinamento sono emanate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilanclo e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-regioni. Con la stessa procedura si provvede ai necessari adattamenti conseguenti a modifiche contrattuali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-03-27;220#art-52

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