Titolo IV

Art. 51

Iscrizione negli albi degli ordini e collegi professionali

In vigore dal 27 giu 2001
Iscrizione negli albi degli ordini e collegi professionali 1. L'iscrizione negli albi degli ordini e collegi professionali, prevista tra i requisiti specifici nei concorsi disciplinati nel presente regolamento, non è richiesta ai fini della partecipazione ai concorsi per i dipendenti di amministrazioni pubbliche diverse dalle aziende sanitarie che, in base all'ordinamento dell'ente di appartenenza, non possono risultare iscritti negli albi professionali. In tal caso è richiesto il possesso dell'abilitazione all'esercizio della relativa attività professionale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-03-27;220#art-51

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