Titolo IIICapo III

Art. 9

Assegno di pagamento estero

In vigore dal 31 gen 2003
1. L'assegno di pagamento estero è un assegno postale vidimato utilizzato per il pagamento di fondi trasferiti dall'estero ed è spedito da Poste al beneficiario. 2. L'assegno è emesso da Poste con la clausola di non trasferibilità e con un termine di validità, scaduto il quale non può essere pagato, nè rinnovato.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-03-14;144#art-9

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo