Titolo III›Capo III
Art. 9
Assegno di pagamento estero
In vigore dal 31 gen 2003
1. L'assegno di pagamento estero è un assegno postale vidimato utilizzato per il pagamento di fondi trasferiti dall'estero ed è spedito da Poste al beneficiario.
2. L'assegno è emesso da Poste con la clausola di non trasferibilità e con un termine di validità, scaduto il quale non può essere pagato, nè rinnovato.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-03-14;144#art-9