Titolo II

Art. 4

Il bollettino di conto corrente postale

In vigore dal 19 dic 2012
1. Per i versamenti su conto corrente postale effettuati presso gli uffici postali da soggetti diversi dal titolare del conto beneficiario sono impiegati appositi bollettini emessi in formato cartaceo o elettronico da Poste. 2. Poste può autorizzare i correntisti a stampare in proprio i bollettini. 3. L'uso di bollettini non autorizzati può costituire causa di risoluzione del rapporto di conto corrente. 4. I bollettini di versamento devono essere presentati a Poste in formato cartaceo o in formato elettronico già compilati in ogni loro parte. L'indicazione della causale del versamento è obbligatoria quando trattasi di pagamenti a favore di amministrazioni pubbliche. 5. Nel caso di discordanza tra le generalità del correntista e il numero del conto corrente, l'accredito viene effettuato sul conto corrispondente alle generalità del correntista. 6. Il versamento in conto corrente postale ha valore liberatorio per la somma riportata sulla relativa ricevuta dal timbro apposto da Poste, con effetto dalla data in cui il versamento è stato eseguito, salve le disposizioni stabilite da leggi e regolamenti speciali.

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-03-14;144#art-4

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