Titolo III›Capo III
Art. 7
Assegni postali ordinari
In vigore dal 31 gen 2003
1. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 NOVEMBRE 2002, N. 298.
2. L'assegno postale ordinario è tratto su conto corrente postale.
All'atto della sua presentazione al pagamento, Poste accerta la disponibilità dei fondi, annulla il titolo e provvede all'addebito sul conto corrente del traente.
3. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 NOVEMBRE 2002, N. 298.
4. Agli assegni postali ordinari si applicano le disposizioni del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e tutte le altre disposizioni relative all'assegno bancario.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-03-14;144#art-7