Titolo III›Capo IV
Art. 11
Trasferimenti internazionali di fondi
In vigore dal 8 mag 2001
1. Ai trasferimenti internazionali di fondi si applicano le convenzioni e gli accordi internazionali e le relative disposizioni applicative.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-03-14;144#art-11