Titolo IIICapo IV

Art. 11

Trasferimenti internazionali di fondi

In vigore dal 8 mag 2001
1. Ai trasferimenti internazionali di fondi si applicano le convenzioni e gli accordi internazionali e le relative disposizioni applicative.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-03-14;144#art-11

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo